Art. 18.
(Norme di razionalizzazione del processo penale).

      1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 231, comma 2, dopo la parola: «provvede» è inserita la seguente: «immediatamente»;

          b) all'articolo 571, comma 1, alle parole: «L'imputato può proporre impugnazione» sono premesse le seguenti: «Salvo che sia altrimenti previsto,»;

          c) all'articolo 607, comma 1, dopo le parole: «ricorrere per cassazione» sono inserite le seguenti: «, nei modi previsti dall'articolo 571, comma 3,»;

          d) all'articolo 610, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

      «1-ter. Sentito il procuratore generale, l'inammissibilità è dichiarata senza le formalità previste dal comma 1 quando il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine stabilito o da chi non ha diritto all'impugnazione ovvero contro un provvedimento non impugnabile o quando il ricorso è assolutamente privo dei motivi di impugnazione o non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione o vi è rinunzia al ricorso. Nello stesso modo si procede per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti»;

          e) all'articolo 613, comma 1, le parole: «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,» sono soppresse;

          f) all'articolo 629, comma 1, le parole: «o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2,» sono soppresse;

 

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          g) all'articolo 666, comma 4, le parole: «e del pubblico ministero.» sono sostituite dalle seguenti: «. Il pubblico ministero viene sentito, se comparso».